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Vincolo idrogeologico

(Funzionario responsabile di Posizione Elevata Qualificazione Dott. Geol. Giovanni Rotella)

Quadro normativo

Il vincolo idrogeologico è regolato dal R.D. 30/12/1923 n° 3267 e dal R.D. 16/05/1926 n° 1126, che prevedono il rilascio di nulla osta e/o autorizzazioni per la realizzazione di opere edilizie o interventi comunque comportanti movimenti di terra, legati anche a utilizzazioni boschive e miglioramenti fondiari, in aree che delimitate in epoca precedente alle norme suddette e considerate sensibili nei confronti delle problematiche di difesa del suolo e tutela del patrimonio forestale.

Il R.D.L. del 30 dicembre 1923 n. 3267, tuttora vigente, prevedeva che qualsiasi movimento di terra, taglio di bosco, sistemazione montana, venisse preceduto da una richiesta di autorizzazione all'Ufficio Ripartimentale delle Foreste competente per il territorio nel quale sussista il vincolo idrogeologico.

Tale impostazione si è mantenuta nel tempo, in quasi un secolo di applicazione delle norme, con evoluzione dell’interpretazione in ragione del mutato quadro normativo, dell’assetto istituzionale e dell’approccio alla gestione e tutela del territorio.

Negli anni Novanta fu affrontato il problema di aggiornare la regolamentazione per il rilascio dei nulla osta nel territorio del Lazio. Fu così emanata la D.G.R. n° 6215 del 30/07/1996, che disciplina i procedimenti e le modalità di presentazione della documentazione, rafforzando l’attenzione alla salvaguardia della stabilità dei versanti e alla prevenzione dei dissesti; con la successiva D.G.R. n. 3888 del 29/07/1998 furono delegate alle Province ed ai Comuni alcune tipologie di attività relative alle autorizzazioni ad operare negli ambiti sottoposti a vincolo idrogeologico.

Le suddette D.G.R. sono state revocate, come specificato più avanti. 

Nel Dicembre 2021, la Regione Lazio ha fornito (con la nota della Direzione Generale- Ufficio “Rappresentante unico e ricostruzione, conferenze di servizi” Reg.Uff.2021.1084614 del 29/12/2021, recante “Indicazioni per una corretta ed efficace gestione delle conferenze di servizi”) informazioni di grande rilevanza per la gestione dei procedimenti relativi al vincolo suddetto. Nello specifico, il paragrafo 3. “Indicazioni in merito a particolari procedimenti di autorizzazione e alle competenze regionali” contiene il sottoparagrafo 3.3. “Competenza al rilascio del nulla osta al vincolo idrogeologico”, che recita: 

«Si precisa, al fine di consentire la corretta individuazione dell’ente competente al rilascio del nulla osta al vincolo idrogeologico (ai sensi del regio decreto-legge 30/12/1923 n. 3267/1923), che, in base al criterio gerarchico, nonché a quello cronologico, le previsioni della legge regionale n. 53/1998 (Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183), in ordine alla ripartizione delle funzioni autorizzative in materia (tra Regione ed Enti locali), prevalgono su quanto disposto dalle deliberazioni di Giunta regionale nn. 6215/1996 e 3888/1998; queste ultime pertanto sono da ritenersi implicitamente abrogate.» 

Da ultimo la Regione Lazio ha approvato, con la recente D.G.R. n. 920 del 27.10.2022 Approvazione “Vincolo Idrogeologico – Direttive sulle procedure in funzione del riparto di cui agli artt. 8, 9 e 10 della LR n. 53/98”, e “Linee guida sulla documentazione per le istanze di nulla osta al vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 3267/23 e R.D. 1126/26 nell’ambito delle competenze regionali” .

La D.G.R. Lazio n. 920 del 27/10/2022 (pubblicata sul B.U.R. Lazio P. I-II del 02/11/2022, n. 90 e pertanto in vigore da tale data) del  provvedimento contiene le nuove Direttive sulle procedure per il Vincolo Idrogeologico e le Linee guida sulla documentazione per le istanze di nulla osta. 

Dopo molti anni dal conferimento delle deleghe a Province e Comuni, è stata riordinata la disciplina di settore alla luce del quadro attuale, determinato dai cambiamenti normativi nel frattempo intervenuti. Sono stati così superati molti aspetti procedurali critici o sinora non definiti e ripartite chiaramente (rispettivamente tra Regione, Città metropolitana/Province e Comuni) le funzioni di cui agli artt. 8, 9 e 10 della L.R. n. 53/98, anche in coerenza con la sopravvenuta normativa regionale in materia forestale costituita dalla L.R. 39/2002 “Norme in materia di gestione delle risorse forestali” e dal relativo R.R. 7/2005. 

La medesima DGR 920/22 ha infine revocato le precedenti delle deliberazioni di Giunta regionale n.6215/1996, n.3888/1998, n. 1745/2002 e n. 13/2012. 

Le nuove disposizioni sono state frutto di un approfondito e costruttivo confronto che l’Area Tutela del Territorio, Servizio Geologico e Sismico Regionale -Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo della Regione ha intrattenuto con gli Uffici preposti per materia della Città metropolitana e delle altre quattro Province del Lazio. 

 

Regolamento Provinciale
Successivamente al conferimento della delega nel 1998, la Provincia di Roma si dota, in attuazione delle norme statali e regionali, di un apposito Regolamento per la gestione del vincolo idrogeologico (approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 233 del 13/02/2008), allo scopo di migliorare e razionalizzare la gestione del vincolo idrogeologico. Il Regolamento, tuttora vigente, per quanto non in contrasto con le norme sovraordinate, prevede procedure di autocertificazione, applicabili alla maggior parte delle istanze che pervengono all'Ufficio. L’autocertificazione si applica per gli interventi che non ricadono in aree soggette a rischio idraulico o a rischio geomorfologico, così come individuate nelle diverse cartografie ufficiali attualmente disponibili (in particolare si fa riferimento alle cartografie contenute nei diversi Piani Territoriali - Piani Stralcio, Piani Straordinari e Piani di Assetto Idrogeologico - delle Autorità di Bacino del Fiume Tevere, dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno e dei Bacini Regionali, attualmente sostituite dall’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale e dall’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale) e individuabili in ogni ulteriore modifica, aggiornamento e pubblicazione ufficiali di dati di rischio prodotti dalle diverse Autorità competenti.

 

Dalla Provincia di Roma alla Città metropolitana di Roma Capitale 
Ai sensi dell'art. 1 comma 16 della Legge 07 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni dei Comuni", dal 1° gennaio 2015 la Città metropolitana di Roma Capitale è subentrata alla Provincia di Roma per le funzioni delegate in materia ambientale, incluso il rilascio di nulla osta nelle aree soggette a vincolo idrogeologico.

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 dello Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato in via definitiva il 22 dicembre 2014 dalla Conferenza metropolitana, è previsto che "nelle more dell’adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma". Pertanto il Regolamento per la gestione del vincolo idrogeologico è applicabile per quanto non in contrasto con le disposizioni sovraordinate, al fine di non pregiudicare la continuità dell’azione amministrativa.

In ragione delle novità introdotte dalla D.G.R. 920/2022 è emersa la necessità di una revisione del Regolamento, per la quale il Servizio ha avviato l’istruttoria.

 Il Servizio 2 “Geologico, difesa del suolo – Risorse agroforestali- Rischi territoriali" del Dipartimento IV gestisce tale competenza autorizzativa con una procedura informatizzata che consente all’utenza, previa assegnazione contestualmente all’avvio del procedimento di un codice identificativo e di una password, di consultare online lo stato di avanzamento del fascicolo

L’indirizzo PEC a cui inviare le istanze corredate dalla prevista documentazione è il seguente: pianificaterr@pec.cittametropolitanaroma.it