(Funzionario responsabile di Posizione Elevata Qualificazione Dott. Chim. Alessandra Terenzi)
La disciplina degli interventi forestali nella Regione Lazio è dettata principalmente dalla L.R. 28 Ottobre 2002, n. 39 “Norme in materia di gestione delle risorse forestali” e dal relativo regolamento di attuazione, il Regolamento regionale 18 aprile 2005, n. 7.
La legge regionale n.39/2002, promulgata successivamente alla riforma del sistema delle potestà legislative di cui alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, sancisce il rispetto degli obiettivi fissati con l’apposizione del vincolo idrogeologico di cui al R.D. 3267/23, ossia della norma nazionale di riferimento, richiamandola esplicitamente ed aderendo sostanzialmente alla disciplina dettata da tale Regio Decreto.
Gli interventi forestali da svolgersi nella Regione Lazio, pertanto, devono soddisfare tutte le esigenze imposte dalla tutela idrogeologica del territorio.
L’obiettivo che questa Amministrazione si prefigge nell’esercizio della competenza delegata è di pervenire ad una gestione razionale e consapevole delle risorse agro–forestali, in cui qualsiasi utilizzazione avvenga in situazioni di garanzia di difesa del territorio, di una rigenerazione naturale delle risorse alle quali si è attinto, di rispetto della funzionalità e della complessità degli ecosistemi nonché del soddisfacimento delle attese sociali ed economiche delle generazioni presenti e future.
Ciò si traduce, sebbene con diverse modalità e diversi gradi di approfondimento tecnico preliminare, all’assoggettamento ad una preventiva autorizzazione dell’Ente competente, o ad un obbligo di comunicazione nei riguardi dello stesso, da rendersi da parte del soggetto titolare dell’area boschiva su cui intervenire, in sostanziale continuità con il percorso delineato dalla norma varata circa un secolo fa.
Nel quadro vigente, deve essere presentata istanza alla Città Metropolitana di Roma per l’ottenimento dei provvedimenti abilitanti alle utilizzazioni forestali su superfici superiori a tre ettari, nonché per i miglioramenti e le ricostituzioni boschive nelle aree esterne a quelle di competenza delle Comunità Montane (L.L.RR. n. 53/1998 e n. 14/1999).
Le istanze relative alle utilizzazioni boschive per superfici fino a tre ettari devono invece essere indirizzate ai Comuni.
Va detto inoltre che la legge regionale n. 39/2002, nel disciplinare gli interventi sul patrimonio boschivo regionale, non si limita a recepire le cosiddette “prescrizioni di massima” fissate dalla normativa statale, ma fa proprie anche le ulteriori disposizioni di tutela delle formazioni boschive dettate dalle specifiche normative in tema di difesa del suolo, di tutela del paesaggio, della biodiversità, delle aree protette e di quelle aventi rilevante valore ambientale.
Per l’ottenimento del titolo abilitativo all’esercizio delle attività forestali, pertanto, è dovuto in via preliminare l’assolvimento di ogni altro obbligo previsto dalla legislazione vigente, anche non specificamente forestale; ciò si concretizza, come detto, in riferimento alle misure di tutela imposte dall’esistenza sulle aree interessate di altri vincoli oltre a quello idrogeologico. Esse possono prevedere (a titolo di esempio):
- l’autorizzazione paesaggistica in regime semplificato di cui al D.P.R. 31/2007;
- la pronuncia di valutazione di incidenza prevista ai sensi del D.P.R. 357/1997;
- il nulla osta degli Enti gestori delle aree naturali protette ai sensi della L.R. 29/97;
- il pronunciamento della Autorità di Bacino Distrettuale competente ai sensi dei relativi Piani per l’Assetto Idrogeologico;
Come detto, tale elenco non è esaustivo e dipende dalle specifiche situazioni riscontrabili sulle singole aree boscate.
Allo scopo di migliorare e razionalizzare la gestione delle risorse forestali è stato redatto ed approvato nel febbraio 2008 dalla Provincia di Roma un regolamento, tuttora vigente, che ha ratificato anche la modulistica da utilizzare per le istanze da inoltrarsi all'Ufficio.
In seguito alla Legge 7 aprile 2014 n. 56, “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni dei Comuni” per il quale la Città Metropolitana di Roma Capitale è subentrata alla Provincia di Roma dal 1° gennaio 2015, nonché per l’adeguamento ad ulteriori previsioni normative intervenute nel tempo, la stessa modulistica è stata sottoposta a revisione, ed è disponibile nella sezione dedicata.
Il Servizio gestisce tale competenza autorizzativa con una procedura informatizzata che consente all’utenza di trasmettere le istanze via posta elettronica certificata e, previa assegnazione di un codice identificativo e di una password contestualmente all’avvio del procedimento, di consultare online lo stato di avanzamento del fascicolo.
L’indirizzo PEC a cui inviare le istanze corredate dalla prevista documentazione firmata ai sensi delle vigenti disposizioni del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) è il seguente: pianificaterr@pec.cittametropolitanaroma.it