Per quanto riguarda la delimitazione cartografica, le cartografie esistenti, su base catastale in scala 1:2.000 e 1:5000, sono reperibili presso i Comuni o presso gli uffici del “Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari (CUFAA) dell’Arma dei Carabinieri (ex Corpo Forestale dello Stato). Inoltre la Regione Lazio ha messo a disposizione la cartografia del Vincolo Idrogeologico suddivisa su base provinciale, acquisita dai rispettivi comandi dell’ex Corpo Forestale dello Stato.
La “legge forestale” n. 3917 del 20/06/1877 (che riportava gli “elenchi di vincolo”, ossia elenchi di località sottoposte a vincolo idrogeologico nei comuni per i quali tale vincolo non è perimetrato), è stata abrogata dal Decreto-Legge 22 dicembre 2008, n. 200 “Misure urgenti in materia di semplificazione normativa” convertito in legge 18 febbraio 2009, n. 9.
Di conseguenza, ai sensi della circolare esplicativa della Regione Lazio area Difesa del Suolo n. 458316 del 27 agosto 2015, emanata a seguito dell’abrogazione della citata legge, nei territori dei Comuni per i quali non esisteva perimetrazione, ma si faceva riferimento alle località riportate negli elenchi, sono attualmente sottoposte a vincolo, a norma delle disposizioni transitorie di cui all’art. 182 del RD 3267/23, e all’art. 45 della LR 53/98, solo le zone boscate e i territori montani;
Si specifica che questa Città metropolitana, pur svolgendo le competenze relative al vincolo idrogeologico in attuazione di delega regionale, non è preposta alla certificazione della sussistenza o meno del vincolo stesso. Pertanto l’utenza è invitata a rivolgersi agli Uffici comunali e al competente ufficio della Regione Lazio (Area Tutela del Territorio) per i necessari accertamenti.
Al riguardo si evidenzia quanto prescritto dall' Allegato 1 alla D.G.R. 1038/24 "Vincolo Idrogeologico - Direttive sulle procedure in funzione del riparto di cui agli artt. 8, 9 e 10 della LR n. 53/98", ed in particolare al paragrafo 2 in merito all' obbligo di produrre una Dichiarazione del Comune che attesti :
- l’avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale, per 15 giorni consecutivi dell’istanza e della relativa documentazione progettuale, accompagnata dalle eventuali osservazioni del Comune e dalle eventuali opposizioni pervenute a seguito della pubblicazione;
- l’avvenuta verifica preliminare della procedibilità dell’istanza ai sensi delle norme edilizie ed urbanistiche vigenti;
- l’effettiva sussistenza del vincolo idrogeologico nell’area di intervento, esplicitamente asseverata da tecnico incaricato dal soggetto richiedente negli elaborati progettuali previsti a corredo dell’istanza (nel caso di intervento ricadente in Comune sprovvisto di perimetrazione da Vincolo Idrogeologico).
COMUNI SPROVVISTI DELLA DELIMITAZIONE DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO
Si rimanda al riguardo al paragrafo 14 dell'Allegato 1 alla D.G.R. 1038/2024, il quale prevede quanto segue:
Ai sensi dell’art. 45 della LR 53/1998, fino all'adozione del provvedimento per la nuova delimitazione del Vincolo Idrogeologico, nei Comuni nei quali non sono state delimitate le zone gravate dal Vincolo Idrogeologico si intendono vincolate a norma del R.D.L. 3267/1923 solamente le zone boscate (ai sensi dell’art.4 della LR 39/2002 e art. 3 del D.Lgs. 34/2018) ed i territori montani.
Come riferimento per verificare se una area possa essere classificata boscata si può eseguire la lettura integrata (NOTA: i link di puntamento al geoportale regionale sono aggiornati rispetto a quanto indicato nel testo del citato All. 1 D.G.R. 1038/2024)
del Piano Territoriale Paesistico Regionale - PTPR - Tavola B – Boschi:
• https://geoportale.regione.lazio.it/catalogue/#/dataset/18
con la Carta Forestale su base tipologica
• https://geoportale.regione.lazio.it/catalogue/#/dataset/105
con la Cartografia delle Formazioni naturali e seminaturali
•https://geoportale.regione.lazio.it/catalogue/#/dataset/105
La ricorrenza di tali condizioni, e quindi dell’effettiva sussistenza del Vincolo Idrogeologico nell’area di intervento, deve essere esplicitamente asseverata da tecnico incaricato dal soggetto richiedente negli elaborati progettuali previsti a corredo dell’istanza di rilascio nulla osta vincolo idrogeologico; spetta al Comune la verifica preventiva di quanto dichiarato, prima dell’inoltro agli Enti sovraordinati per i seguiti di competenza, nei casi rispettivamente di tipologie di pertinenza regionale o provinciale/metropolitana (cfr.§ 2) La certificazione, rilasciata dal Comune, circa l’inesistenza del bosco, in caso di errata o incerta perimetrazione, va trasmessa alle strutture competenti in materia forestale e di pianificazione paesaggistica e, per conoscenza, alla struttura competente per il Vincolo Idrogeologico.
