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Abrogazione D.G.R. Lazio n. 6215/1996 e n. 3888/1998

Si informa l’utenza che, in riferimento alle funzioni sul Vincolo Idrogeologico (R.D.L. n. 3267/23, R.D. n. 1126/26) delegate alle Province del Lazio ai sensi della L.R. n. 53/98, la Regione Lazio ha fornito di recente (con la nota della Direzione Generale- Ufficio “Rappresentante unico e ricostruzione, conferenze di servizi” Reg.Uff.2021.1084614 del 29/12/2021, recante “Indicazioni per una corretta ed efficace gestione delle conferenze di servizi”) informazioni di grande rilevanza per la gestione dei procedimenti relativi al vincolo suddetto.

Nello specifico, il paragrafo 3. “Indicazioni in merito a particolari procedimenti di autorizzazione e alle competenze regionali” contiene il sottoparagrafo 3.3. “Competenza al rilascio del nulla osta al vincolo idrogeologico”, che recita:

 

«Si precisa, al fine di consentire la corretta individuazione dell’ente competente al rilascio del nulla osta al vincolo idrogeologico (ai sensi del regio decreto-legge 30/12/1923 n. 3267/1923), che, in base al criterio gerarchico, nonché a quello cronologico, le previsioni della legge regionale n. 53/1998 (Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183), in ordine alla ripartizione delle funzioni autorizzative in materia (tra Regione ed Enti locali), prevalgono su quanto disposto dalle deliberazioni di Giunta regionale nn. 6215/1996 e 3888/1998; quest’ultime pertanto sono da ritenersi implicitamente abrogate.»

 

Pertanto l’utenza, ai fini della presentazione di istanza di rilascio nulla osta, dovrà fare riferimento esclusivamente alla L.R. 53/1998 per verificare la ripartizione di competenze tra gli Enti preposti, secondo il seguente schema:

  • Alla CITTÀ METROPOLITANA: per tipologie di opere/interventi delegate alle Province ai sensi dell’art. 9 della L.R. 53/1998;
  • Ai COMUNI: per tipologie di opere/interventi delegate ai Comuni ai sensi dell’art. 10 della L.R. 53/1998;
  • Alla REGIONE LAZIO: per tutto quanto non espressamente delegato agli Enti Locali ai sensi dei suddetti art. 9 e 10.